venerdì 20 luglio 2012

la nuova regolarizzazione dei lavoratori stranieri - settembre 2012

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Le disposizioni sulla regolarizzazione
(un'ottima sintesi curata da Sergio Briguglio che vi prego di diffondere)

La possibilita' di regolarizzazione riguarda rapporti di lavoro subordinato irregolari di cui siano parte

a) un datore di lavoro italiano o cittadino UE o cittadino straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) un lavoratore straniero presente nel territorio nazionale "in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente". "In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici".
Il rapporto, per essere regolarizzabile, deve aver avuto inizio almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo e deve essere ancora in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

La dichiarazione deve essere presentata tra il 15/9/2012 e il 15/10/2012, con le modalita' che verranno fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro del lavoro, Ministro per la cooperazione e Ministero dell'economia, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, salvo che in caso di lavoro domestico (colf e badanti), per il quale e' ammesso anche il lavoro a tempo parziale non inferiore a venti ore settimanali.

E' esclusa la regolarizzazione nei casi in cui il datore sia stato condannato negli ultimi cinque anni, anche a seguito di patteggiamento, per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori da destinare ad attivita' illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ai sensi dell'art. 603-bis c.p.), o impiego di lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno.

La regolarizzazione e' esclusa anche nei casi in cui il datore di lavoro non disponga di un reddito superiore a una certa soglia minima (che sara' definita col decreto del Ministro dell'interno) o non abbia proceduto, in passato, alla regolare assunzione del lavoratore straniero (anche diverso da quello attualmente impiegato) a seguito delle procedure di ingresso nell'ambito della programmazione dei flussi o di altra procedura di emersione dal lavoro illegale. E' fatto salvo il caso in cui tale mancata assunzione sia stata dovuta a cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

Sul fronte dei lavoratori, la regolarizzazione non e' ammessa per

a) quelli che siano destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo;
b) i segnalati per la non ammissione in Area Schengen;
c) quanti siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p.;
d) quanti siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro paese dell'Area Schengen. Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p. (notate come tali condanne siano state spostate tra gli elementi di cui tener conto nell'ambito di una valutazione complessiva della pericolosita' dello straniero, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha censurato la loro inclusione tra le cause automaticamente preclusive della scorsa regolarizzazione).

Il datore di lavoro e' tenuto a versare, prima di presentare la dichiarazione, un contributo una tantum di 1.000 euro. E' tenuto inoltre a documentare, ai fini del completamento del procedimento di regolarizzazione, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia contributiva, retributiva e fiscale, con riferimento a una durata minima del rapporto di sei mesi o alla maggior durata effettiva (si intende includere - se capisco bene - il periodo che separa la presentazione della dichiarazione dalla stipula del contratto di soggiorno a conclusione della procedura).

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro (per le violazioni legate all'impiego illegale di lavoratori) e dei lavoratori stranieri (per le violazioni delle norme sul soggiorno). La sospensione cessa dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di emersione (15/10/2012) per tutti coloro che non siano coinvolti dalle dichiarazioni effettivamente presentate. Per datori di lavoro e lavoratori coinvolti, invece, cessa in caso di esito negativo del procedimento di regolarizzazione; fino a quel momento, il lavoratore straniero non puo' essere espulso, a meno che si applichi, per lui, una delle cause di esclusione dalla regolarizzazione.

Nei casi in cui l'esito negativo del procedimento dipenda da motivi indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore di lavoro, si procede ugualmente all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico.

In mancanza di motivi ostativi, lo Sportello Unico convoca datore di lavoro e lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno. La successiva comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego o, in caso di lavoro domestico, all'INPS causa l'estinzione di reati e illeciti in materia di rapporto di lavoro, per il datore di lavoro; l'estinzione di reati e illeciti in materia di soggiorno illegale si ha invece, per il lavoratore, con la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. Notate come si arrivi a questa conclusione solo dopo aver inserito una virgola (dimenticata dal Legislatore delegato) nel bel mezzo del comma 11 (dopo le parole "di cui al comma 9"). La virgola e' rilevante perche' separa - come e' giusto - i destini giudiziari del datore di lavoro e del lavoratore una volta che sia stato sottoscritto il contratto di soggiorno. In altri termini: superato l'adempimento comune (sottoscrizione del contratto di soggiorno), l'estinzione dei reati del datore dipende dalla sola comunicazione di assunzione; quella dei reati del lavoratore, dalla sola richiesta del permesso. Senza che l'inerzia dell'uno possa danneggiare l'altro.

Osservo come nulla escluda, nell'articolo in esame, che la regolarizzazione riguardi un rapporto di lavoro irregolare stipulato con uno straniero regolarmente soggiornante: sia che si tratti di un soggiorno per motivi per i quali e' consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa, sia che si tratti di motivi diversi da questi. In tutti i casi, il lavoratore dovrebbe poter ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Una diversa conclusione penalizzerebbe - poniamo - lo studente regolarmente soggiornante che lavori a tempo pieno (invece che nei limiti di tempo parziale imposti dala normativa) rispetto allo straniero illegalmente soggiornante.

Dichiarazioni non corrispondenti al vero rendono nullo il contratto di soggiorno e causano la revoca del permesso di soggiorno. Si applicano sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di utilizzazione di documenti contraffatti.


1 commento:

Maria Z. ha detto...

Un'altra forma dello stato d'incassare soldi ,purtroppo quelli che pagano sempre sono i propri stranieri.Maria Z.