Con la Legge 76/16 sulle unioni civili, la cosiddetta Legge Cirinnà, il matrimonio civile e l'unione civile vengono equiparati: il primo riguarda le coppie eterosessuali, il secondo le coppie omosessuali.
Da questo momento in poi diritti e doveri dei coniugi sono gli stessi.
In che modo questa legge interessa i matrimoni misti?
Perchè istituisce, contemporaneamente anche le unioni civili miste, cioè stabilisce che due persone dello stesso sesso ma di diversa nazionalità che desiderino sposarsi, non solo possono farlo, ma hanno diritto alla tutela dell'unità famigliare come stabilisce il Testo Unico sull'immigrazione.
Le disposizioni del D. Lgs. n. 286/1998 (cd. testo unico immigrazione) in materia di ricongiungimento familiare (art. 29) e di permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30) si estendono anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Ciò comporta che:
Da questo momento in poi diritti e doveri dei coniugi sono gli stessi.
In che modo questa legge interessa i matrimoni misti?
Perchè istituisce, contemporaneamente anche le unioni civili miste, cioè stabilisce che due persone dello stesso sesso ma di diversa nazionalità che desiderino sposarsi, non solo possono farlo, ma hanno diritto alla tutela dell'unità famigliare come stabilisce il Testo Unico sull'immigrazione.
Le disposizioni del D. Lgs. n. 286/1998 (cd. testo unico immigrazione) in materia di ricongiungimento familiare (art. 29) e di permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30) si estendono anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Ciò comporta che:
a) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia possa richiedere il ricongiungimento familiare del partner unito civilmente (in Italia o all’estero), straniero e non residente in Italia, ai sensi dell’art. 29 del Testo unico, e alle medesime condizioni previste per i coniugi;
b) lo straniero presente sul territorio nazionale che contragga l’unione civile con un cittadino italiano possa richiedere (e ottenere) il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 del medesimo Testo unico, alle medesime condizioni previste per il coniuge del cittadino italiano.
La procedura di ricongiungimento tra due persone dello stesso sesso, di nazionalità non italiana, sposate civilmente all'estero, è la stessa procedura che segue una coppia eterosessuale, è interamente on-line ed è di competenza delle Prefetture.
La procedura di coesione famigliare tra due persone dello stesso sesso di cui una di nazionalità italiana e una no, sposate civilmente in Italia o all'estero, segue le indicazioni di cui ho parlato nel precedente articolo la documentazione necessaria per sposarsi e novità in materia di visti per famigliare al seguito.
L'unica differenza consiste nel recarsi presso l'Ufficio Unioni Civili (e non presso l'Ufficio Matrimoni) del Comune di appartenenza.
Anche il certificato di Stato Libero è lo stesso e viene richiesto al proprio consolato, fatte salve le leggi di ciascun paese e dunque le possibili difficoltà relative al rilascio di questo documento da parte di Stati che non riconoscono (o addirittura condannano come reato) il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
In questi casi però la legge italiana accetta come valido anche un semplice certificato di Stato Libero, aspecifico, che non attesta l'omosessualità del richiedente.
Attenzione, la Legge Cirinnà istituisce anche i patti di convivenza, per i quali è necessario un discorso a parte: non sono equiparati ai matrimoni e non danno gli stessi diritti di un matrimonio.
Ne parleremo in un prossimo articolo, ontinuate a seguirmi!
Ph. credits Pourfemme |
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